PENA DI MORTE
QUANDO LA VITA GENERA MORTE (LEGALMENTE)
RISOLUZIONE 1984/50 DELL'ECOSOC
L'ONU sul tema della pena di morte ha adottato questo documento, frutto del suo Consiglio economico e sociale (ECOSOC), che, nella riunione primaverile del 1984, ha elaborato una serie di principi per salvaguardare coloro che rischiano di essere condannati a morte.
- Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, essa può essere comminata solo per i crimini più gravi - ad esclusione dei reati non intenzionalmente commessi - che portano conseguenze letali o estremamente gravi.
- La pena capitale può essere comminata solo per reati per i quali era prevista tale condanna al momento del fatto; se, dopo aver commesso il reato, nuove disposizioni di legge prevedono pene più leggere, il colpevole deve beneficiare di esse.
- Persone minori di 18 anni al momento del reato non possono essere condannate a morte; sono anche esclusi le donne incinte, le puerpere e i malati di mente.
- La pena capitale può essere comminata solo quando la colpevolezza di un imputato è basata su prove chiare e convincenti che non lasciano spazio a ricostruzioni diverse dei fatti.
- La pena capitale può essere eseguita solo dopo che la sentenza sia passata in giudicato dal tribunale competente nel corso di un procedimento legale, nel quale sia possibile far ricorso alle salvaguardie previste per un equo processo, così come sancito dall'art. 14 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, compreso il diritto ad una adeguata assistenza legale ad ogni grado del dibattimento.
- Ogni condannato a morte deve godere del diritto di appello presso il tribunale di più alto grado, e iniziative devono essere intraprese per assicurare che tali appelli siano presentati alle autorità competenti.
- Ogni condannato a morte deve godere del diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena; la grazia o la commutazione della pena possono essere concesse in tutti i casi di condanna capitale.
- La sentenza non può essere eseguita se sono in corso processi d'appello o richieste di grazia o commutazione della pena.
- Nel caso la sentenza venga infine eseguita, debbono essere inflitte al condannato le minori sofferenze possibili.
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