PENA DI MORTE
QUANDO LA VITA GENERA MORTE (LEGALMENTE)
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
Nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, si approfondisce il concetto di rispetto del diritto alla vita affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Ecco cosa dice l'art. 6:
Sebbene l'articolo non indichi quali siano i delitti "più gravi", è chiaro che la norma tende a limitare il campo di attuazione della pena di morte.
- Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.
- Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i diritti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del previsto Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.
- Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
- Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.
- Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti comessi da minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
- Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.
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