Sangue!

PENA DI MORTE
QUANDO LA VITA GENERA MORTE (LEGALMENTE)

CONVENZIONI DI GINEVRA

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 riguardano, per il tempo di guerra, il trattamento dei prigionieri e la difesa dei civili. I seguenti sono articoli sono estratti dalla III Convenzione.
Art. 100:

I prigionieri di guerra e le rispettive parti tutelari siano informati, al più presto, dei reati passibili di pena capitale in base alle leggi della parte al potere.
Successivamente, non divengano passibili di pena capitale altri reati, senza che ciò sia stato concordato con l'autorità dalla cui giurisdizione dipendono i prigionieri di guerra.
Non si decreti sentenza capitale a carico di un prigioniero di guerra qualora il tribunale non abbia considerato attentamente, in conformità all'art. 87, secondo paragrafo, che, non essendo l'imputato cittadino della parte al potere, non è vincolato da alcun obbligo di fedeltà e si trova alla sua mercé per circostanze indipendenti dalla propria volontà.
Art. 101:
La sentenza capitale a carico di un prigioniero di guerra non divenga esecutiva prima della scadenza di un periodo di almeno sei mesi, con decorrenza dalla data in cui alla parte tutelare sia pervenuta relativa comunicazione dettagliata, come prevista dall'art. 107. [...]
Art. 107:
Il verdetto o sentenza, pronunciati a carico del prigioniero di guerra, siano immediatamenti trasmessi alla potenza tutelare, in forma di comunicazione concisa, specificante anche se il prigioniero di guerra ha il diritto di ricorso in appello, al fine di invalidare la sentenza o di ottenere la riapertura del processo. Copia della comunicazione sia partimenti inoltrata alla parte che rappresenta il prigioniero. Sia anche inviata all'imputato, prigioniero di guerra, in una lingua di sua conoscenza, se la sentenza non è stata pronunciata in sua presenza. La parte che detiene il potere provveda a comunicare immediatamente alla potenza tutelare la decisione del prigioniero di guerra di impugnare il proprio diritto di appello o rinunciarvi. Inoltre, se un prigioniero di guerra viene, in sede definitiva, dichiarato colpevole o venga nei suoi confronti emessa, in prima istanza, sentenza capitale, la parte che detiene il potere provveda, al più presto, ad inoltrare alla potenza tutelare una comunicazione dettagliata nei seguenti termini:
  1. tenore preciso della dichiarazione di colpevolezza della sentenza;
  2. verbale succinto dell'istruttoria e del processo con particolare rilievo conferito all'arringa dell'accusa e della difesa;
  3. informazione sul luogo dove verrà eseguita la sentenza.
Queste comunicazioni verranno inoltrate alla potenza tutelare, all'indirizzo fornito alla parte che detiene il potere.
Indice Legislazione internazionale