Sangue!

PENA DI MORTE
QUANDO LA VITA GENERA MORTE (LEGALMENTE)

CONVENZIONE INTERAMERICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo, sottoscritta nel 1969 ed entrata in vigore nel 1978, ha definito i reati politici non punibili con la pena di morte. Ecco cosa dice l'art. 4:

  1. Ognuno ha diritto al rispetto della vita. Tale diritto sia tutelato per legge e, in linea di principio, dal momento del concepimento. Nessuno sia arbitrariamente privato della vita.
  2. Nei paesi nei quali la pena capitale non è stata abolita, quesa è comminabile solo per i reati più gravi, a seguito dell'emanazione di un verdetto definitivo, da parte di un tribunale competente, in conformità alla legge che regola questa forma di sanzione, promulgata prima della perpetuazione del reato. Il ricorso a questo tipo di punizione non si estende ai reati per i quali attualmente non viene applicata.
  3. La pena capitale non sia ripristinata laddove è stata abolita.
  4. In nessun caso sia irrogata la pena capitale per i reati politici o reati relativi.
  5. La pena capitale non sia comminata ai minori di 18 anni o gli anziani sopra i 70 anni, al momento del reato, né lo sia alle donne incinte.
  6. Il condannato a morte ha diritto a richiedere l'amnistia, la grazia o la commutazione della sentenza, che possono essere accordate in tutti i casi. Non si irroghi la pena capitale, quando si sia in attesa di conoscere la delibera dell'autorità competente in merito alla richiesta del condannato, di cui sopra.
Il comma 6 ricalca la risoluzione 2393/1968 dell'ONU, che così recita:
Una sentenza di morte non sarà eseguita sinché le procedure di appello o, eventualmente, di richiesta di grazia o sospensione siano terminate.
Indice Legislazione internazionale